lunedì 28 ottobre 2013

Tares a San Giorgio del Sannio. Come se non bastasse il caos dei nuovi criteri, qui manca persino il Regolamento.di disciplina del tributo !

Il Dl 102/13 consente ai Comuni di regolamentare la Tares 2013 con modalità, anche diverse da quelle previste dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 (il cd. decreto Salva Italia), ma la norma si presenta dai contorni indefiniti e con diversi dubbi applicativi.
L'articolo 5 si apre con la facoltà di intervenire sulla componente rifiuti della Tares, che non significa poter applicare la Tarsu-Tia (tributi ormai soppressi) o eliminare la quota sui servizi indivisibili, comunque dovuta nella misura di euro 0,30 a metro quadro.
Il Dl 102 ricorda ai Comuni che nella determinazione delle tariffe va comunque rispettato il principio comunitario «chi inquina paga». Il richiamo, a prima vista superfluo, non è privo di conseguenze, in primo luogo perché esclude la possibilità di continuare ad applicare tout court le vecchie tariffe Tarsu, spesso basate sulla redditività delle utenze . Se si esclude anche la soluzione opposta, che imporrebbe di applicare la pur prevista tariffazione "puntuale" basata sulla pesatura individuale dei rifiuti, il principio «chi inquina paga» sembrerebbe compatibile con parametri presuntivi tipici delle entrate tributarie, come la superficie e la tipologia d'uso, purché però le tariffe siano proporzionate rispetto al volume o alla natura dei rifiuti prodotti (Corte di Giustizia Ue sentenza 16/7/2009).

Dopo questi primi paletti inizia però la parte più critica della norma, che introduce tre criteri di commisurazione delle tariffe:
1) sulla base delle quantità e qualità medie di rifiuti per unità di superficie;
2) moltiplicando il costo del servizio per uno o più coefficienti di produttività quali-quantitativa di rifiuti;
3) tenendo conto, altresì, dei criteri previsti dal Dpr 158/99.
Non si capisce se i criteri sono alternativi oppure cumulativi, opzione quest'ultima che sembra evincersi dal tenore della disposizione che impone l'applicazione «altresì» del Dpr 158/99. Conclusione che - a rigor di logica - sottrae ai Comuni quella «più ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di determinazione delle tariffe» (segnalata dal ministero nel dossier del 7 agosto 2013 sulla revisione del prelievo sugli immobili.)

Nell'attesa che la questione venga chiarita, è possibile ipotizzare alcune soluzioni alternative:
1) applicare la struttura tariffaria del D.lgs 507/93, con tariffe unitarie (senza parte fissa e variabile) ma adeguate al principio «chi inquina paga» (cioè in base alla produzione media di rifiuti);
2) applicare una tariffa binomia in forma "semplificata", cioè determinando propri coefficienti e prevedendo riduzioni per quelle categorie che, per effetto della riclassificazione, dovessero subire aumenti esagerati;
3) impiegare il Dpr 158/99 in modalità "rigida", cioè attenendosi solo al metodo normalizzato, che presenta comunque alcuni margini di flessibilità.
Qual è la soluzione adottata dal comune di San Giorgio del Sannio non è dato sapere. Ha applicato il Dpr 158 oppure ha determinato propri coefficienti prevedendo delle eque agevolazioni e riduzioni tariffarie ?
Proprio di queste ultime non c'è neanche l'ombra !

Nè per chi non conferisce la frazione umida differenziata trattenendola per praticare il compostaggio domestico.
Nè per le abitazioni i cui occupanti, pur se proprietari dell'alloggio, siano esclusivamente titolari di reddito da assegno sociale o pensione sociale.
Nè per le famiglie che abbiano nel loro nucleo familiare un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e/o titolare d’invalidità civile al 100% con accompagnatore.
Nè per i nuclei familiari che hanno un reddito annuo pari o inferiore al minimo di legge stabilito, ai fini del pagamento IRPEF (no tax area) per i quali dovrebbe essere prevista una esenzione totale.

Nulla di nulla.

Emerge che il comune ha provveduto CON DELIBERA E NON CON REGOLAMENTO solo alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e a determinare le tariffe in base al piano eonomico finanziario de l'Igiene Urbana srl (soggetto gestore del ciclo rifiuti)ma mancano del tutto
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni.

L'ente è in clamoroso ritardo anche a proposito di raccolta differenziata in relazione ad una delibera della Giunta Regionale che prevede che il cittadino che pratica l'autocompostaggio domestico non solo è libero di farlo e di non conferire l'umido al servizio comunale ma ha diritto ad una riduzione della tariffa sullo smaltimento rifiuti.Il Comune latita dall'anno scorso e tuttavia, avrebbe dovuto adottare un regolamento ad hoc.

In ogni caso - dice la norma - devono essere coperti integralmente i costi del servizio. Anche qui non è del tutto chiaro a quali costi fare riferimento se il Comune decide di uscire dagli schemi rigidi del Dpr 158/99.
Il Dl 102/13 impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresa la discarica), disposizione che potrebbe essere letta in due modi: 1) come conferma del principio di copertura integrale dei costi previsti dal Dpr 158/99; 2) come possibilità di escludere tutte quelle voci non strettamente collegate al servizio, tra cui i costi per accertamento, riscossione e contenzioso.

Come se il caos dei nuovi criteri non bastasse, l'amministrazione di San Giorgio del Sannio non ha adottato il prescritto Regolamento di disciplina e di applicazione del tributo ma si è limitato ad una succinta delibera: la n. 19 del 26.09.2013.
E non ha minimamente chiarito quali siano tra le diverse opzioni interpretative quella prescelta nella determinazione delle tariffe.

In pari data, con delibera n. 23 del 26 settembre 2013,l'amministrazione ha adottato sia pure - e questo è gravissimo - senza alcun confronto o contraddittorio - nelle commissioni consiliari consultive il bilancio 2013.
A nessun cittadino accorto però può sfuggire che per la delicatezza della materia occorreva un apposito REGOLAMENTO TARES MA NON E’ STATO ADOTTATO !
Sul sito istituzionale dell’ente infatti, in merito alla Tares (http://comune.sangiorgiodelsannio.bn.it/tares-2013/) campeggiano solo la delibera consiliare del 23 maggio con cui l’amministrazione ha stabilito di dividere in quattro rate il pagamento della Tares e il relativo manifesto con cui fu tappezzato il paese .
Il regolamento TARES doveva precedere il bilancio di previsione.
Ogni posta di entrata a bilancio di natura tributaria deve obbligatoriamente averne il supporto giuridico derivandone che: Le tariffe ed il regolamento devono essere approvate prima della approvazione del bilancio di previsione che ne contiene le espressioni monetarie!
Oltre tutto, ciò è ribadito a lettere cubitali dall’ art.5 del D.L.102 del 31.08.2013 (Disposizioni in materia di TARES) : “1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di previsione…etc.etc.”
Intanto, mentre l’informazione si riduce a riportare le veline dello sceriffo di Notthingam , denunciamo l’arrivo di avvisi di pagamento PAZZI, incongrui ed in sostanziale violazione di legge, del saldo della Tares 2013.
Un esempio ?
Una utenza DOMESTICA per 65 mq e tre persone ha già pagato in acconto (e in unica soluzione) a luglio 99 Euro. Sapete quanto pretende a saldo e "alla cieca" entro il 31 ottobre il Comune? Ben 189 Euro !!!
E questo sarebbe il saldo dell’importo dovuto calcolato a conguaglio rispetto all’80% già ricevuto in acconto ?

Ma anche per quanto riguarda le rate Tares, manifestiamo il nostro aperto dissenso: la scadenza ad ottobre non è da ritenersi impellente e categorica. La risoluzione del Dipartimento delle Finanze 9/DF/2013 spiega infatti che i Comuni possono fissare anche nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate Tares dovute e accertate contabilmente per l’anno 2013, in base all’art. 5 del D.L. n. 102 del 2013, che ai commi da 1 a 3 “riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011”, in più “tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013”.
Ma, evidentemente, ai nostri amministratori-esattori-gabellieri non interessa venire incontro ai cittadini ma trattarli da sudditi e tartassarli ai limiti dell'arbitrio con una "patrimoniale cieca" senza esplicitare i criteri e/o l'interpretazione dei criteri e parametri normativi, adottata dall'Ente.
Salvo poi sperperare il danaro pubblico in notti bianche, tappe del giro d'Italia, acquisti incauti di catorci di amianto, demolizioni dissennate degli stessi con dispersione di asbesto, allestimento di aiuole in siti contaminati dall'amianto, l'accensione di un mutuo di ben 350.000 euro finalizzato alla realizzazione di una "villa" comunale con saturazione del potere di indebitamento del Comune.

E i cittadini dovrebbero pure inchinarsi e plaudire i nostri esattori dal momento che questi sono servizi e iniziative importanti, "come il Giro d’Italia che ha offerto una vetrina nazionale per il paese " !

O lo stesso bilancio di previsione che secondo il sindaco Ricci rappresenta "il
migliore bilancio di previsione annuale e pluriennale" e "un vanto" di questa
amministrazione "per il tempo della sua approvazione", laddove altri governi locali, altri comuni approderanno ai bilanci preventivi quasi in epoca di consuntivi.

Non è dato comprendere per quali ragioni e sulla scorta di quali dati siano previsti per un servizio irregolare e inefficiente di raccolta differenziata - come abbiamo già più volte denunciato !- importi per il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani così elevati, tali da comportare una triplicazione delle conseguenti tariffe rispetto agli anni precedenti. 
Occorre visionare il Piano economico-finanziario che l'ente però non rende pubblico alla cittadinanza malgrado sia impugnabile dinanzi al TAR.
Per questo, in data odierna abbiamo formulato istanza formale di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia del Regolamento Tares e del Piano Economico Finanziario relativo al servizio rifiuti e alla tariffa, intimando la pubblicazione degli atti sul portale web dell'ente e rappresentando che,
in mancanza della dovuta pubblicità al Regolamento di applicazione e finchè non sia fatta trasparenza su tutto, comprese le agevolazioni e gli sconti previsti (art.5 comma 1 lett. d legge 102/2013) in base al nucleo familiare, il reddito e la capacità contributiva, nonchè l'effettiva e realistica produzione/conferimento di rifiuti , sono molti i cittadini intenzionati a pagare solo la maggiorazione standard pari ad E. 0,30/mq riservata allo Stato , ravvisando nell'applicazione della Tares da parte del Comune di San Giorgio del Sannio e la violazione dell'art. 53 della Costituzione (capacità contibutiva e progressività della tassazione) e la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) : "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della trasparenza, della collaborazione e della buona fede".

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