martedì 23 settembre 2014

NORIMBERGA ITALIANA; L'ACCUSA PIU' GRAVE: TRASFERENDO POTERI ALL'UE HANNO SOVVERTITO L'ORDINE COSTITUZIONALE E DEMOCRATICO

NORIMBERGA ITALIANA,
L'ACCUSA PIU' GRAVE DEL  PROCEDIMENTO APERTO:

TRASFERENDO POTERI ALL'UE
HANNO SOVVERTITO L'ORDINE COSTITUZIONALE E DEMOCRATICO

L'UE non può definirsi assolutamente democratica neanche sotto il profilo solo tecnico e formale.
Non ha neanche i requisiti minimi di una democrazia.
Ecco come l'ha illustrato il Gruppo Libra alla Procura di Roma.
Il 16 Ottobre, il giorno della prima udienza davanti al GIP che deciderà se riaprire le indagini, è vicino.
….Accetti di stare in una dittatura, ...... nel 2014... in Europa???


*********** NORIMBERGA ITALIANA *********
La denuncia che ha aperto per la prima volta in assoluto
le indagini contro tutti i politici degli ultimi 20 anni
per gravi reati contro lo Stato

:::::::::::::::::::: IN PILLOLE ::::::::::::::::::::
<<< PILLOLA 12 >>>

6. Assenza di democraticità e del requisito della separazione dei poteri nelle istituzioni europee ______________________________________________________
Analizzando, la struttura istituzionale dell’Ue, è chiaro il ruolo centrale della Commissione europea, organo esecutivo, che detiene anche il monopolio dell’iniziativa legislativa ed in materia di bilancio. E’ composta da Commissari non eletti, ma nominati dai Governi e che non sono legati da alcun vincolo di rappresentanza con lo Stato di appartenenza: agiscono “in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione”.
Il ruolo della Commissione è preponderante anche rispetto a quello del Consiglio dei Ministri.
Ridotto ai minimi termini, nonostante i più volte annunciati intenti di aumentarne i poteri, il ruolo del Parlamento europeo, unica istituzione europea le cui sedute sono pubbliche ed in cui i rappresentanti vengono scelti direttamente dai cittadini.
Ha solo limitati poteri di approvazione degli atti della Commissione nelle procedure di co-­‐decisione.

Questo accentramento di poteri si riscontra anche nella Corte di Giustizia, i cui giudici vengono anch’essi nominati dai Governi e che rappresenta una sorta di super-­‐Tribunale, che accentra i ruoli che normalmente negli Stati sono ripartiti tra organi giudiziari differenti. (20)
Oltre alla carenza di trasparenza e rappresentatività è oggettivamente assente persino la separazione dei poteri, alla base del moderno Stato di diritto: gli esecutivi in carica nei diversi Stati, che compongono il Consiglio, nominano sia l’esecutivo, che il giudiziario.
L’assemblea legislativa, caratterizzante la nostra democrazia rappresentativa, è ridotta a mero organo consultivo, senza neanche il potere d’iniziativa legislativa.

Si può tecnicamente escludere con certezza che l’Unione europea sia un regime democratico.
La composizione della BCE -­‐ che ha fondamentali e vitali funzioni di detentore e gestore della moneta unica e delle riserve bancarie -­‐ è ancora più indicativa dei reali equilibri di potere che guidano l’Unione europea.
La BCE è dotata di personalità giuridica indipendente, ai sensi del diritto pubblico internazionale ed è governata dalle banche centrali nazionali dei 17 Stati membri dell’Euro -­‐ detenute perlopiù da grandi gruppi bancari, assicurativi e finanziari privati -­‐ e da un
Comitato esecutivo, ancora una volta composto di persone nominate dai Governi tramite il Consiglio europeo, fra cui il Presidente.

Per l’art. 10.4 dello Statuto SEBC e BCE, le riunioni del Comitato direttivo sono riservate, ossia segrete, a meno che il Comitato stesso non decida di renderne noti i contenuti.
Addirittura lo sarebbero persino le sue decisioni, dal momento che l’art. 34.1 ultimo comma dello Statuto stabilisce che “La BCE può (non deve, ndr) decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri”.

La BCE ha un’indipendenza ancora più completa ed istituzionalizzata da qualsiasi potere democratico, non solo da quelli espressione della democrazia rappresentativa degli Stati membri, ma anche da quelli espressione degli esecutivi delle istituzioni Ue (art. 7 Statuto).
I membri del Comitato esecutivo della BCE -­‐ questi privati, mai eletti, che gestiscono l’economia del continente e che, come Mario Draghi, possono provenire, da colossi della finanza privata -­‐, godono di particolari immunità e riserve di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia (art. 35 Statuto).
Anche in tal caso, fra l’altro, ed in modo ancora più evidente, la cessione di sovranità è avvenuta su basi non paritarie con altri Stati. Il SEBC, infatti, comprende le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’Ue, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l’Euro.
Paesi, come ad esempio, il Regno Unito, che, in virtù delle proprie quote, possono influire sulla politica della zona Euro.

Ancora una volta si è avuta la cessione di fondamentali sovranità e potestà statali ad un organismo pubblico solo nelle funzioni, ma totalmente privato nei fatti, che ha, fra gli altri, il potere di infliggere direttamente alle imprese ammende o penalità di mora (art. 34.3 Statuto) e che sceglie da sé soggetti esterni, sempre “indipendenti”, a cui affidare la revisione dei propri -­‐ ossia dei nostri -­‐ conti (art. 27 Statuto).
(20) La Corte di Giustizia decide, infatti, come corte costituzionale, come giurisdizione amministrativa, come tribunale sociale e del lavoro, come tribunale tributario, come tribunale penale e come tribunale civile. Le sue decisioni ed interpretazioni, come illustrato, prevalgono su quelle della Corte costituzionale italiana, salvi i cd. controlimiti.
*** I reati che emergono dall'analisi dei moventi:
Art. 241 cp Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti** diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Art. 283 cp - Attentato contro la Costituzione
Chiunque, con atti violenti**, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo (2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
art. 287 cp - Attentati contro gli organi costituzionali
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti** diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni

Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato (1) [268], si rende infedele al mandato (2) è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale (3), con la reclusione non inferiore a cinque anni.
** "con atti violenti l'hanno aggiunto come sempre gli autori del reato nel 2006 per restringere i casi ricompresi dalla norma.

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