martedì 8 settembre 2015

Quando lo zelo persecutorio ad personam concretano una vera e propria istigazione al suicidio. La Procura della Repubblica di Benevento iscriverà l’A.S.L. di Benevento in persona del Commissario Straordinario tra le persone indagate per istigazione al suicidio (art.580 c.p.)?

Da Agorà News On Line del 07/09/2015
Quando lo zelo persecutorio ad personam concretano una vera  e propria istigazione al suicidio.
La Procura della Repubblica di Benevento iscriverà l’A.S.L. di Benevento in persona del Commissario Straordinario tra le persone indagate per istigazione al suicidio (art.580 c.p.)?
asl
Comunicato Stampa sugli accertamenti ASL di Benevento sulle esenzioni ticket.Un caso molto particolare…
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’A.S.L.
DI BENEVENTO DOTT. Q.VENTUCCI
VIA ODERISIO 1- 82100 BENEVENTO

ALLA GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA DI BENEVENTO
Al M.c.PALMA Maurizio app.te alla Sezione Operativa
All’ App.FERRONE Fabio
Al Comandante Provinciale
Via Stanislao Bologna 8
Benevento
BN120000p@pec.gdf.it-BN102.protocollo@gdf.it

E p.c.
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di BENEVENTO
Dott. Giuseppe MADDALENA
OGGETTO: RICORSO DIFENSIVO AI SENSI DELLA L.689/81 avverso verbale di accertamento e contestazione con irrogazione delle sanzioni giusta segnalazione ASL di Benevento n. 75197/2015 del 12/06/2015, notificato in data 21/08/2015.
ISTANZA DI ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE  IN VIA DI AUTOTUTELA.
ESPOSTO-DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

È proprio come quando chi ruba due mele al mercato va in galera, mentre i grandi ladroni, quelli delle grandi opere pensate per promuovere speculazioni, quelli dello sbiancamento anale a carico del SSN, quelli delle banche strozzine, quelli della troika invece prosperano nella grande cuccia della legalità.
Sì, perché con grande orgoglio l’ASL di Benevento e la Guardia di Finanza pensano di meritare un premio per via di un accertamento, unico nel suo genere nel Comune di San Giorgio del Sannio, in tutta la città di Benevento ed in tutta la Provincia sannita, per l’esenzione ticket per disoccupazione totale (codice E02), così totale che il disoccupato che ne fruiva faceva erroneamente nucleo fiscale con la madre, cui era a totale carico per la sopravvivenza e la sussistenza.
Abbiamo detto erronea fiscalità a carico, in quanto –per quanto prevista dalle leggi tributarie nazionali  e nel caso di specie legalmente spettante- al povero disoccupato è sfuggita la nuova soglia di reddito annuo per l’esenzione ticket così minima da risultare vergognosa in sé e di misura addirittura inferiore a quella prevista per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato!
Con appena 8000 euro, 8.263,31 per la precisione, il genitore e/o il familiare del disoccupato italiano, privo di qualunque diaria simile a quella erogata per profughi ed immigrati,privo di qualunque reddito di cittadinanza e affidato ai già grami bilanci di una famiglia stroncata, il cui unico reddito in moneta sonante è costituito da una pensione di reversibilità, DEVE in Italia pagare il ticket per farmaci e per prestazioni specialistiche e/o indagini di laboratorio (tanto prevede la “irrealistica” ed anticostituzionale normativa nazionale e della regione Campania- centro -quest’ultimo- di eccellenza, per qualità di vita, occupazione e paradiso legale della tutela effettiva del diritto costituzionale alla salute!)  per curare se stesso (con farmaci, accertamenti diagnostici e cure salvavita) ed anche per curare il familiare disoccupato a carico.
Vergogna per simili sceriffi di Nottingham! 
Ma, ogni commento è superfluo, la vicenda parla e si commenta da sé.
Il fatto
In data 21 agosto 2015 due finanzieri si recano al domicilio di Carpentieri Rosanna e le notificano un verbale di accertamento e contestazione: ticket dovuto anno 2012 Euro 1049,51 da cumularsi alla sanzione amministrativa di euro 3148,53.
Totale importo da pagare entro 60 giorni: Euro 4.198,04.
MOTIVI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO E DELLA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE, CON CONSEGUENTE ISTANZA DI ANNULLAMENTO DEGLI STESSI  IN VIA DI AUTOTUTELA.
Dal contesto dell’atto notificatomi e dagli allegati ad esso acclusi, è impossibile risalire alla kafkiana (?)SEGNALAZIONE n. 75197/15 del 12/06/2015 posta a base dell’indaginoso lavoro di Azienda Sanitaria di Benevento e Guardia di Finanza. Pertanto, con il qui presente ricorso-atto difensivo ne chiedo, in primis,  il rilascio immediato di copia conforme.
Non solo. Dal contesto dell’atto notificatomi, è difficile – se non razionalmente impossibile – comprendere la motivazione dell’accertamento, in particolare sotto il profilo delle falsità in autocertificazioni, contestatomi con grave lesione della mia reputazione e dignità professionale ed umana.
Nell’atto notificato al terzo foglio si legge infatti: “La sig.ra Carpentieri Rosanna, nell’anno 2012, in virtu’ dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione, ha goduto indebitamente di esenzioni tickets.”(allegato e, foglio 3).
TUTTO CIO’ COSTITUISCE UN FALSO PRESUPPOSTO CHE NON LEGITTIMA NE’ L’ACCERTAMENTO EFFETTUATO- CON INTENTI CHIARAMENTE AD PERSONAM E PERSECUTORI (a riguardo chiede, a prova e testimonianza, che vengano escussi e sentiti gli addetti alla esenzione ticket dell’A.S.L. di San Giorgio del Sannio ed il Dott. P. ALTIERI, DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO)- , NE’ LEGITTIMA  IL RICHIAMO ASSOLUTAMENTE FUORI LUOGO ALL’ART.613 ter c.p.
La sig.ra Carpentieri Rosanna infatti, come risulta dalla stessa documentazione acquisita ed allegata dall’ASL di Benevento e dalla Guardia di Finanza, attraverso controlli incrociati, versa in uno stato di disoccupazione di lunga durata , risalente all’anno 2000 (sic!).
Ergo, cosa avrebbe dichiarato di falso?
Inoltre, dal mese di aprile dell’anno 2011 (lo stesso anno cui risale la dichiarazione dei redditi della madre oggetto di accertamento) la stessa utente del Servizio Sanitario Nazionale versa in uno STATO DI INVALIDITA’ con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: tale è stato anche il giudizio medico legale definitivo della Commissione Medica Superiore espresso in data 10/05/2014.
A giudizio della ricorrente, tutto ciò comporta una palese istigazione al suicidio, in quanto la scrivente:
1)      Non è, né personalmente né tramite la madre che provvede alla sussistenza, assolutamente in grado di pagare l’importo del ticket,  ritenuto illegittimamente evaso e l’importo triplo della sanzione irrogata;
2)      L’utente del S.S.N. è disoccupata dal 2000 e da diversi anni (2010) malata di diabete non controllato dall’insulina con oscillazioni dei valori glicemici prodromici al coma diabetico come già più volte verificatosi con interventi vari al proprio domicilio del 118, insufficienza renale trattata nella fase acuta con dialisi , ipertensione e pancreatite acuta e cronico-ostruttiva (per intossicazione acuta da diossine e composti furanosici!) non ancora risolte, ma bisognose di medicinali e accertamenti quotidiani, accertamenti diagnostici quali TAC, PET, RMN ed ERCP, indagini di laboratorio, consulenze specialistiche a pagamento anche fuori sede in altre regioni (per l’ultima sono stata di recente ad Ortona al Centro pancreatico europeo dell’ASL2 dell’Abruzzo) ed interventi chirurgici (probabile resezione del pancreas, con o senza trapianto) in quanto l’intervento chirurgico effettuato a Verona nel 2010 le preclude la chirurgia e la diagnostica per via endoscopica: ha subito una maxicistidigiunoanastomosi con ansa alla Roux.
3)      L’esenzione per invalidità (codice C03) non le consente l’acquisto dei medicinali e la diagnostica di laboratorio e strumentale, pertanto è inadeguata del caso specifico. Nei giorni successivi alla notifica dell’accertamento e della sanzione da parte della Guardia di Finanza, la paziente infatti,  ha avuto bisogno di farmaci e, data la contestazione illegittima dell’esenzione E02, si è recata all’A.S.L. di San Giorgio del Sannio per potere usufruire almeno di quella per invalidità. Tuttavia, l’importo stratosferico pagato per appena due antipertensivi e l’acido ursodesossicolico per il controllo dei calcoli alle vie biliari (importo pagato in farmacia, Euro 26,35, allegato n.1 del 28.08.15), non è compatibile con il proprio stato di disoccupazione e le condizioni economiche disagiate della madre che provvede con la propria miserrima pensione al proprio mantenimento, in quanto non può sostenere i parziali ma onerosi ticket che tale tipo di esenzione comporta a carico dell’assistita (vedasi ALLEGATI F e G).
4)      Ne consegue con estrema evidenza la palese ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (art.580 c.p.) quale unico effetto incidente sulla reale, esclusiva portata dell’autodeterminazione e della dignità personale della sig.ra CARPENTIERI ROSANNA, nonché EFFETTO NECESSITATO E CONSEQUENZIALE dell’accertamento-sanzione che qui si contesta in quanto illegittimo, e dell’impossibilità di usufruire dell’esenzione per disoccupazione, pur non avendo alcun reddito personale.
5)      Di tanto, l’A.S.L. di Benevento promotrice dell’accertamento nei miei esclusivi riguardi, dopo un iter procedurale assolutamente scorretto e occulto all’interessato,senza alcun preavviso con raccomandata a.r. ovvero senza “avviso bonario” e – senza, soprattutto, aver prima concordato un formale Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza ovvero con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie ovvero con il Gruppo Spesa Pubblica e Danni Erariali, per la repressione in via generale ed erga omnes, non ad personam, dell’evasione del ticket sanitario– si assumerà ogni responsabilità penale ed il presente atto vale anche quale denuncia urgente e preventiva alla Procura della Repubblica competente.
In mancanza di tale Protocollo di Intesa di cui in questa sede chiedo formalmente ed ai sensi e per gli effetti della L.241/90 copia, l’A.S.L. di Benevento dopo aver “molestato”(così testualmente l’ASL di San Giorgio) il Direttore del Distretto di San Giorgio del Sannio sin dal mese di aprile del 2015, si è avvalso nei miei riguardi, e solo nei miei riguardi, di un sistema di recupero coattivo di ticket non dovuti , di stampo medioevale e che di fatto viola i principi fondanti della nostra Costituzione e precise fattispecie penali previste e punite dal nostro ordinamento;
6)      A ciò si aggiunga che – causa l’assenza di leggi e di Protocolli di Intesa- nulla è detto nell’accertamento-sanzione notificatimi circa il recupero coattivo del presunto credito che contesto e la legge che si intende applicare:
sarò intimata al pagamento non direttamente dallo stato tramite l’Agenzia delle Entrate bensì per il tramite di  Equitalia s.p.a (una holding pubblica partecipata al 51% dall’Agenzia delle entrate e al 49% dall’Inps, L.n. 248 del 2/12/2005 ), con inutile aggravio dei costi di recupero sempre a carico di me contribuente versante nella totale impossibilità di onorare il debito?
Al contrario lo Stato ben potrebbe richiedere il dovuto tramite l’Agenzia delle Entrate ( non valendo nemmeno l’assunto della certezza del recupero del credito; infatti i crediti inesigibili –come quello preteso dalla scrivente– sono tantissimi e superano di gran lunga quelli che annualmente vengono recuperati ) CON LA DIFFERENZA CHE ANCHE SULL’IRRECUPERATO o IRRECUPERABILE ALL’EQUITALIA (E A CHI SE NE AVVALE !) SPETTA SEMPRE L’AGGIO DEL 9% NONOSTANTE NON SIA UNA SOCIETA’ PRIVATA ) e,  nel richiedere il dovuto EQUITALIA  va oltre i limiti di questo “dovuto” , sfora il legittimo ed il lecitoviola l’articolo 53 della Costituzione
(  tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ),
 commette usura formalmente legalizzata per il tramite di una holding pubblica che inspiegabilmente opera spendendo a destra e a manca senza alcun controllo potendo far ciò perchè può ingiustamente usufruire di una inspiegabile ed abnorme tutela statuale.
7)      la vera ed illegittima forza di Equitalia sta nella legge di riferimento per la riscossione (art. 17 comma 1 del d.lgs 112/1999) con la quale si autorizza l’ente esattore a richiedere maggiori somme comprese tra il 4,65% ed il 9%  ( ora -1% ) della somma dovuta ( anche l’aggio è considerato una parte integrante della tassa da pagare ).
L’iscrizione a ruolo consegnata agli agenti esattori Equitalia costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione,questo è un “privilegio” ed una disparità di trattamento dai normali cittadini, che per vedere un proprio credito diventare esecutivo devono passare dal magistrato per la verifica (terzietà ed imparzialità nel giudizio). Il titolo esecutivo è sufficiente per procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore, ma purtroppo, nel caso in cui sia Equitalia a procedere contro un contribuente, il credito è solo presunto.
8)      Con il D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010 il legislatore ha rafforzato ulteriormente le procedure di riscossione. In sostanza per gli accertamenti che saranno notificati dopo il 1 luglio 2011 non sarà necessaria nemmeno l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, sarà sufficiente la comunicazione dell’ente impositore. “L’agente della riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione”.
            Perchè non viene considerato il fatto che spesso (come nel mio caso specifico)  il credito vantato è diventato insostenibile da parte del debitore in virtù del meccanismo “usuraio” evidenziato, con la triplicazione della sanzione e l’aggio della in qualificata Equitalia ?   
Come avviene nell’usura si rischia di perdere tutto in presenza di un modesto debito lasciato pendente.
Ma l’usuraio in questo caso non può essere denunciato?
Questa é l’usura di stato?
La legge 108 del 1996 è chiara e individua il tasso d’usura non solo nella rilevazione delle cifre iscritte come interessi ma sommando tutte le voci che si aggiungono al debito originario: sanzioni, interessi, aggio di Equitalia danno il TASSO EFFETTIVO BEN AL DI SOPRA DEL TASSO USURAIO.
9)      la Costituzione Italiana all’art. 32 sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, obbligando lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla migliore tutela possibile della salute in termini generali.
10)  la convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cosi come sottoscritta dai Governi firmatari il 04/11/1950 a Roma, modificata dai protocolli 11 e 14, all’art. 1 impegna i Paesi firmatari all’obbligo assoluto di rispettare i diritti dell’uomo e in particolare al titolo I art. 2 il diritto alla vita : “ il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge “… e al titolo II art. 19 istituisce per il rispetto degli impegni derivanti dei firmatari “ una corte europea dei diritti dell’uomo composta di un numero di giudici pari a quello dei Governi firmatari;

– che da quanto su esposto si ricava il principio della inalienabilità del bene e del diritto alla vita, inteso come bene collettivo da tutelare e non disponibile da parte del singolo individuo ( tant’è che nel nostro ordinamento è vietata l’eutanasia ) e che a tutela di tale bene inviolabile, la Nazione, il Parlamento, chi governa e chi amministra, ergo anche l’A.S.L. di Benevento , deve mettere al primo posto la tutela del bene della vita dell’individuo e men che mai legiferare e poi amministrativamente disporre, a discapito di chi potrebbe trovarsi in condizioni di subalternità economica  e per tali motivi essere spinto a compiere atti estremi verso la propria persona. Nulla omettendo, e si badi bene che il tutto è rafforzato dall’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria;
11)  che dal momento della entrata in vigore della legge 106 è rafforzato il principio dello stato di bisogno del soggetto che utilizza il creditocome previsto dall’ Art. 664 del Codice Penale:  “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economiche……….
12)  Tutto ciò premesso ed inequivocabilmente rappresentato, considerato che i governi e i parlamenti in carica e passati, vista la gravita` della situazione ben potevano agire direttamente sui costi dello stato non di primaria importanza, compresi gli emolumenti ai parlamentari, consiglieri regionali, dipendenti stessi dello stato che percepiscono cifre superiori allo stipendio medio in essere nel paese, macchine blù, ovvero non impegnarsi in ulteriori esborsi per armamenti e visto che costituzionalmente l’Italia ripudia la guerra non partecipare agli attacchi in Libia ovvero mascherate missioni di pace che costano allo Stato Italiano miliardi di Euro, ovvero non partecipando ad un fondo salvastati di cui l’Italia ad oggi non ha  usufruito ( ma è servito sinora a salvare le banche soprattutto Francesi e Tedesche maggiormente esposte ), non distrarre entrate tributarie in favore di Istituti Bancari come MPS  per salvare l’azionariato privato e non per salvare i cittadini, ed in conseguenza agire direttamente sulla pressione fiscale alleggerendola anzichè innalzandola come avvenuto,assorbire Equitalia in seno all’Agenzia delle Entrate ( di fatto è una duplicazione inutile con costi duplicati e spropositati per i contribuenti Italiani )  per il recupero coattivo dei tributi non pagati o eliminare aggio del 9% o ridurre le sanzioni elevate, ovvero sostenere  i senza reddito e  i meno abbienti,
                  considerato che i predetti governi e parlamenti ben possono e devono istituire un fondo a tutela dei meno abbienti, disoccupati, piccolissime aziende che falliscono e chiudono i battenti anche a causa dei   mancati pagamenti dei crediti loro spettanti da parte della P.A.!),presso ogni Comune d’Italia con la supervisione dei Prefetti ovvero istituire una sorta di reddito di dignità per tutti i cittadini in  situazioni di DISOCCUPAZIONE e di crisi economico finanziaria;

la qui ricorrente dopo accurata analisi dell’atto di accertamento notificato, riconosce che, a tutto concedere ad un atto viziato ab origine e nella sostanza effettuale, da illegittimità generale ed astratta oltre che da viscidi ed abietti motivi futili e personali (l’impegno civico di reportage e di cittadinanza attiva a favore delle categorie disagiate, novelli paria della società italiana, ed a discapito della illegalità e del malaffare codificato per legge e/o in prassi deformi e deviate, non è visto con favore dagli esponenti delle varie caste che non esitano a fare uso dei poteri di rivalsa, intimidazione  e sopraffazione mafiosa verso la mia persona!,
l’unica incongruenza de facto che la ricorrente si impegna a far venire meno con atti di rettifica ad hoc presso l’Agenzia delle Entrateè l’aver confuso il nucleo familiare proprio che al momento ancora non possiede ed il nucleo familiare fiscale, risultante dalla dichiarazione dei redditi e delle tasse, e la sopravvenuta incompatibilità tra uno stato di disoccupazione inoppugnabile,  veridico ed effettivo sino alla  ennesima potenza e la previsione normativa di un limite ulteriore e nuovo rispetto a quello previsto dalle leggi tributarie, per la fiscalità a carico !
Vale a dire, la soglia di appena complessivi euro 8.623,31 –salvi irrisori incrementi- per il nucleo familiare fiscale.
Insomma, la ricorrente versa in un errore sul fatto che a norma dell’art.3 comma 2 della legge 689/81 rende inapplicabile la sanzione amministrativa.
A riguardo della fiscalità a carico della madre da parte della ricorrente Carpentieri Rosanna, la stessa precisa che essa è avvenuta per mero errore di ripetizione del CAF Acli di Benevento e, ab origine, è stato motivato dall’intento –nella sussistenza di tutte le condizioni di legge sulla dichiarazione dei redditi e sui FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO AI FINI IRPEF – di avvalorare lo stato di disoccupazione della signora Rosanna Carpentieri, facendo risultare la veridica nullità o parità a zero di qualunque reddito personale, finanche di quello minimo consentito per essere considerati fiscalmente a carico e consistente nella percezione di un reddito proprio non superiore ad Euro 2840,51 al lordo degli oneri deducibili.
13)  Ma, finanche questo aspetto purtroppo, è statoequivocato e stravolto dall’A.S.L. di Benevento che, dopo aver ritenuto mendace l’autocertificazione di disoccupazione, ha dato della fiscalità a carico ai fini IRPEF una lettura non conforme all’elementare principio di buona fede  e di totale onestà intellettuale, civica e morale della contribuente Carpentieri Rosanna, colpevole solo di non essersi accorta della inspiegabile ed abnorme malafede dell’ente segnalatore (A.S.L. di Benevento) e della contestuale, concorrente normativa in tema di esenzione ticket che –innovando e contraddicendo le diverse prescrizioni tributarie in materia di tassazione- fissa anche per la fiscalità a carico ai fini IRPEF il limite di reddito annuo complessivo di Euro 8.263,31incrementato di ulteriori euro 516,21 per ogni figlio a carico, soglia di reddito del tutto legittima e dichiarabile ai fini IRPEF, ma a quanto pare, PRECLUSIVA dell’esenzione per disoccupazione (sic!)secondo l’inverosimile interpretazione dell’A.S.L. di Benevento che vede in ciò una contraddizione che non c’è nella reale situazione di privazione di reddito dell’assistita.
Forse che l’essere fiscalmente a carico del proprio genitore fa venire meno il requisito della disoccupazione, rendendone mendace l’autocertificazione (sic!) come sostiene l’ASL o piuttosto, tale particolare non avvalora lo stato di disoccupazione stesso ?
14)  Consapevole solo ora degli effetti aberranti avuti sui funzionari dell’ASL della fiscalità a carico ai fini IRPEF, i quali in fondo cercavano solo un pretesto per ridurre Rosanna Carpentieri alla povertà estrema e alla impossibilità di espletare le poche e inadeguate cure sinora consentite dallo stato italiano, la ricorrente si è impegnata a procedere alla immediata rettifica dei modd. 730 dal 2011 , con contestuale rimborso dell’IRPEF, sicchè la ricorrente non è più a carico fiscale della madre .
15)  Con ciò sembra venir meno l’unico ed ultimo presupposto razionalmente riconoscibile dell’accertamento sanzionatorio effettuato dall’A.S.L. di Benevento tramite la Guardia di Finanza.
16)  Pertanto, si chiede l’immediato annullamento – in via di autotutela – dello stesso accertamento e della irrogazione delle sanzioni.
      Nonché, il ripristino dell’esenzione per disoccupazione (codice E02).

17)  ALTRI PROFILI DETERMINANTI  ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO-SANZIONE USURAIA.
Si prospettano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni casi di contestazione dell’omesso pagamento del ticket che inficiano l’intera procedura dell’ASL di Benevento e l’intero calcolo dell’importo del ticket secondo loro evaso ed il consequenziale importo della stratosferica sanzione.
Ragione per cui in alternativa all’annullamento si pone soltanto il ricalcolo analitico delle voci contestate e dell’importo del ticket evaso e delle sanzioni.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
11/09/2012 Euro 56,15 (evaso secondo l’ASL BN)
Trattasi di ecografia dell’addome superiore, rectius ecografia muscolo-tendinea del tessuto addominale superiore per maxi-laparocele post chirurgico per intervento eseguito a Verona a fine anno 2011 (Pseudocisti al pancreas digiuno anastomosi con Ansa alla Roux)
La prestazione contrariamente a quanto contestato dall’ASL BN è ESENTE  per la patologia cronica ed invalidante del diabete e più in generale per l’invalidità riconosciuta con decorrenza dal 24/05/2011.

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
15/11/2012 Euro 56,15 (evaso secondo l’ASL BN)
Trattasi di ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI O SUPERIORI E DEI TRONCHI SOVRA AORTICI PRESCRITTO DAL CENTRO DIABETOLOGICO DELLA SANNIO TAC.
Prestazione ESENTE per la patologia cronica e invalidante del DIABETE e per la invalidità superiore ai 2/3 riconosciuta in data 06/12/2012 con decorrenza dal 24/05/2011 .
Si allega fattura, prenotazione, referto.

UNIONE OPERATIVA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ASL DI FOGGIA
21/09/2012 Euro 38,59 (evaso secondo l’ASL BN)
Trattasi di ESAME ECOGRAFICO INTRACAVITARIO o endoscopia, non più praticata in data 21/09/2012 né in data successiva, a causa di una emorragia interna con melena di n.d.d. che originò il ricovero d’urgenza tramite 118 all’ospedale Fatebenfratelli di Benevento in data 09/06/2012 e per deliquio all’arrivo dinanzi all’Ospedale di Foggia dopo estenuante viaggio in macchina.

DUNQUE, l’ASL DI BENEVENTO INTENDE FAR PAGARE TICKET E SANZIONI ANCHE SU UNA ENDOSCOPIA PANCREATICA NON PRATICATA?

PRESTAZIONE NON PRATICATA MA COMUNQUE, ESENTE PER INVALIDITA’ E PER PATOLOGIA CRONICA DIABETE MELLITO, PANCREATITE ETC.

L’unica praticata risale al 07/04/2011.

Si allega cartella di ricovero all’Ospedale Fatebenefratelli e referto dell’endoscopia praticata il 07/04/2011.

Nel prospetto-accertamento dell’ASL non compaiono, a titolo esemplificativo, una PET/TAC total body, alcune TAC addome e pelvi: ciò è prova dell’abuso e della discrezionalità fuori controllo perpetrati a mio danno dall’ASL di Benevento e dell’assoluta scorrettezza e inattendibilità del calcolo contenuto nell’accertamento redatto, poi integrato e fatto lievitare da altrettanto scorrete e inattendibili sanzioni.



In mancanza di annullamento e/o archiviazione  in via di autotutela ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della L.689/81, (art.4 comma 1: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio di una facoltà legittima o in stato di necessità”; art.11; art.14:il termine di 90 gg è stato aggirato ad abundantiam, essendo gli atti di accertamento incominciati a aprile 2015; manca inspiegabilmente la contestazione immediata dell’avviso bonario; etc.) , considerato tutto quanto premesso nel presente ricorso difensivo,

la  sottoscritta ROSANNA CARPENTIERI chiede all’Autorità Giudiziaria Ill.ma , ritenuti sussistenti tutti i fatti sopraesposti, di procedere nei confronti dei dirigenti tutti dell’A.S.L. di BENEVENTO,  per aver imposto coattivamente al contribuente utente del Servizio Sanitario Nazionale  ( che non ha potuto onorare l’obbligazione tributaria principale, comunque INSUSSISTENTE E NON DOVUTA ! ) di pagare oltre l’apparentemente dovuto, gli interessi,  l’aggio, la sanzione, le spese di procedura, in termini così esorbitanti da decretare la morte sociale, civile, economica del cittadino moroso, ben potendo sollevare innanzi gli organi giudiziari di qualsiasi ordine, qualsiasi eccezione di forma e di sostanza che non  violasse di fatto non solo l’art.53 della Costituzione ( tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ) , ma anche il disposto di cui alla legge n.108/96 direttamente collegato
alla fattispecie prevista e punita dall’art. 644 C.P. per aver di fatto oltrepassato i limiti del tasso usuraio stabiliti per legge, e laddove la ricorrente morosa, ormai depredata di ogni suo diritto alla salute e della propria dignità, abbia scelto di farla finita scegliendo l’estremo gesto del suicidioe/o della rinuncia coattiva alle cure, perseguire i colpevoli per violazione del disposto dell’articolo 580 C.P..

Nomino mio legale di fiducia  l’avv. DANIELA SARRACINO, eleggo domicilio presso il suo studio in  via Martiri di Ungheria.

In via istruttoria deposito i seguenti documenti:
a ) Esenzione per invalidità (codice C03), scontrino fiscale per ticket per l’acquisto di alcuni farmaci salvavita di uso quotidiano; 
b) Verbale di accertamento dell’invalidità nella misura del 74% a decorrere da aprile del 2011 , 
c) Verbale di conferma dell’invalidità a seguito di verifica straordinaria;
d) Ricevuta del mod. F24 attestanti che Carpentieri Rosanna fa, ai fini dell’esenzione ticket, nucleo fiscale a sè stante anche ai fini IRPEF;
ella pertanto è disoccupata a tutti gli effetti ed il suo reddito è pari a 0 Euro;
e) Stralcio dell’accertamento, foglio 3;
f) Accertamento ASL, condizioni di salute e malasanità;
g) Sommario patologie con indicazione delle terapie farmacologiche e non, in atto.

La S.V. Illustrissima voglia procedere nel caso in cui dovessi venir meno alla vita per l’ impossibilità economica di proseguire le cure o nel caso in cui portassi a termine in altri modi l’ istigato  intendimento suicidario, ad accertare tramite questo scritto e le testimonianze dei miei parenti ed amici, le ragioni vere , i  reali motivi e le persone responsabili  sottostanti la mia scelta autolesionista.

Con riserva di produrre  ulteriori documenti e indicare altri testi successivamente al deposito del presente ricorso amministrativo/esposto/querela.
San Giorgio del Sannio, lì 05 settembre 2015

 Rosanna Carpentieri
Coordinatrice del Comitato sangiorgese Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia
P.S.Vi invitiamo a leggere i commenti all'articolo alla fonte originale.
Non solo.Vi invitiamo a consultare tra gli allegati del ricorso la rettifica del mod.730/2011 nella parte nucleo fiscale e familiari a carico+il mod.F24 di versamento.
Cosa aspetta l'ASL per annullare l'accertamento? Il suicidio? (n.d.r.)

Per rendervi conto dell'uguaglianza di fronte alla legge in Italia leggete pure uno stralcio del dossier sulla malagiustizia beneventana e la corruzione:
http://www.pubblicobene.it/pitches/43-osservatorio-sulla-malagiustizia-beneventana/updates/18-l-arricchimento-illecito-del-monopolista-sannita-dei-supermercati

Nessun commento:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...