venerdì 27 novembre 2015

Riforma del sistema sanzionatorio e depenalizzazione


La depenalizzazione dei reati ad opera del Governo Renzi: finalmente facciamo anche noi parte a pieno titolo della Repubblica delle banane!

repubblica-delle-banane
Approvata, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati il 02.04.2014 la legge contenente “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.
Il capo I della legge contiene due deleghe al Governo. Con la prima (art. 1 - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie) entra a pieno titolo nel codice penale la pena detentiva non carceraria, ossia la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (“domicilio”). Le nuove pene della reclusione domiciliare e dell’arresto domiciliare saranno applicate in automatico per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, da calcolarsi in astratto sulla base dei criteri indicati nell'art. 278 cpp. Per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque, sarà il Giudice a decidere se applicare o meno la reclusione domiciliare, secondo quanto disposto dall'articolo 278 cpp, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 cp. La detenzione non carceraria potrà avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie, potrà essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico, non sarà applicabile per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza e per chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni), anche tenuto conto delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Il Giudice potrà affiancare alla detenzione domiciliare la sanzione del lavoro di pubblica utilità; per la durata minima di 10 giorni il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Da segnalare, sempre in relazione a tale prima delega, l'introduzione di una causa di non punibilità per i casi di irrilevanza del fatto; potrà essere esclusa la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale.
In forza di altra delega (art. 2 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria) il Governo dovrà trasformare in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati: la depenalizzazione riguarderà in particolare tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento, se non superiore a diecimila euro, di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, l’abuso della credulità' popolare e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Tra i reati depenalizzati anche l’immigrazione clandestina, ma resterà comunque penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Non potranno rientrare nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà' intellettuale e industriale.
Oltre a questi casi, il legislatore ha individuato alcune ipotesi di decriminalizzazione e cioè di abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo: così, ad esempio, per i delitti di falso relativi alle scritture private (contenuti nel titolo VII, capo III del codice), l'ingiuria (art. 594) ed il danneggiamento nelle ipotesi a querela (art. 635 co. 1). Per tali fattispecie, fermo il diritto al risarcimento del danno dell’offeso, dovranno essere previste adeguate sanzioni pecuniarie civili, che indichino tassativamente le condotte, l'importo minimo e massimo della sanzione e l'autorità competente ad irrogarla. Le sanzioni civili dovranno essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
I capi II e III della legge contengono, invece, disposizioni immediatamente applicabili, una volta decorso l'ordinario termine di vacatio dalla data di pubblicazione della legge in G.U.
Il capo II è dedicato all'introduzione nel sistema della giustizia ordinaria della sospensione del procedimento con messa alla prova, sino ad ora previsto nel solo sistema minorile dall'art. 28 del DPR  448/1988. La disciplina del nuovo istituto, che riguarda i procedimenti per reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, è collocata nel codice penale, ai nuovi articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater, e dunque subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena. I profili processuali sono invece disciplinati nei nuovi artt. 464 bis, 464 ter e 464 quater del codice di procedura penale, nel titolo I del libro VII, dunque tra gli "atti preliminari al dibattimento". Per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni o con pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (la cd. “probation”): la misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e, se possibile, risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Il capo III della legge è infine dedicato alla disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: tale istituto, che comporta la sospensione della prescrizione per tutto il periodo di assenza dell'imputato, trova la sua disciplina nei nuovi artt. 420 bis-420 quinquies del codice di procedura penale. Viene eliminata del tutto la contumacia. Qualora l'imputato, dopo un primo tentativo di notifica, sia irreperibile, il Giudice sospenderà il processo, potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, saranno disposte nuove ricerche dell'imputato. Se le ricerche avranno buon esito, il Giudice fisserà una nuova udienza dando corso al processo, nel quale l'imputato potrà chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

RIEPILOGANDO:
I reati depenalizzati
Questo è l’elenco :
– articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
– articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),
– articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare)
– articolo 668 del codice penale (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
– articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza)
– articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici)
– articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore
– articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
– articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità.
– articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (installazione o l’esercizio di   impianti di  distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione)
– articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Altri reati penali che verranno sostituiti da una sanzione pecuniaria civile:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale, “Della falsità in atti (artt. 482-493 bis codice penale)”, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491 c.p.
In sintesi: a)  falsità materiale commessa dal privato; b) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; c) falsità in registri e in notificazioni; d) a falsità in scrittura privata compreso un testamento olografo; e) falsità in foglio firmato in bianco sia in atto privato che in atto pubblico; f) delle altre falsità in foglio firmato in bianco; g) dell’uso di atto falso; h) della soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; i) falsità di documento informatico pubblico o privato; l) falsità di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
2) il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale
3) il reato di sottrazione di cose comuni, previsto dall’articolo 627 del codice penale
4) il reato di usurpazione, previsto dall’articolo 631 del codice penale
5) il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 del codice penale
6) il reato di deviazione di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale
7) il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635, primo comma, del codice penale
8 ) il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, previsto dall’articolo 647 del codice penale
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto norma dell’art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Documento ufficiale: Lo schema del Decreto legislativo
Il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto verrà inserito, per quanto attiene alla disciplina sostanziale, nel Titolo V del Libro I del codice penale, e precisamente all’art. 131-bis.
Il nuovo articolo 131 bis del Codice penale incardina il giudizio di «particolare tenuità del fatto» su due criteri: la particolare “leggerezza” dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle modalità della condotta e dall’«esiguità del danno o del pericolo». La non abitualità, invece, esige che il reato commesso non deve inserirsi in un rapporto continuo  con altri episodi criminosi (catena comportamentale).
La nuova causa di esclusione da punibilità si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla medesima pena.
La causa di non punibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. In sede predibattimentale, il Pubblico Ministero può richiedere l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dandone avviso all’indagato e alla persona offesa. Se quest’ultima, entro il termine di 10 giorni, presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, viene fissata l’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale il Giudice, dopo aver sentito l’indagato e la persona offesa eventualmente comparsi, può pronunciare l’archiviazione.
In mancanza dell’opposizione, invece, il Giudice decide senza alcuna udienza, e se non ritiene di archiviare il procedimento per la particolare tenuità del fatto, restituisce gli atti al Pubblico Ministero.
Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, apre la strada al giudizio civile per il risarcimento del danno. A causa del requisito della “non abitualità” del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.
Una nota importante che molti media hanno sottovalutato, è che lo schema del decreto legislativo in esame non prevede in capo alla vittima del reato un ‘potere di veto’ alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come invece è disposto per l’analogo istituto previsto nel decreto sulla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000, ove si legge che l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto).
E’ tuttavia da evidenziare che l’istituto della non punibilità per c.d. ‘irrilevanza del fatto’ è già presente nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 448/1988) e, come appena scritto,  in quello relativo alla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000).
In pratica viene lasciato alla discrezionalità dei giudici se archiviare o seguire la via penale (alla faccia della certezza del Diritto!).
I reati rientranti nella nuova previsione
Le nuove norme si applicano ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
Esse trovano applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» e consentono inoltre al G.I.P. in sede di indagini di archiviare anche per la non punibilità di cui al nuovo art. 131 bis c.p.
E’ da evidenziare che l’elenco dei reati per i quali troverà applicazione la nuova causa di non punibilità è assai lungo.
Vi rientrano, anzitutto, tutte le contravvenzioni previste dal Codice penale nonché, tra i reati più comuni, quelli contro il patrimonio come il furto semplice, l’appropriazione indebita, la truffa ed il danneggiamento.
Vengono inclusi anche numerosi reati contro la persona, quali il delitto di lesione personale semplice e l’omicidio colposo semplice (sono esclusi quelli aggravati, come nel caso in cui i fatti siano conseguenza di una violazione della normativa antinfortunistica o di una violazione delle norme del codice della strada), la partecipazione ad una rissa con morte o lesioni, l’omissione di soccorso e la violazione di domicilio.
Sono compresi anche parecchi reati contro la pubblica amministrazione: dal peculato d’uso al reato di abuso d’ufficio, dal rifiuto di atti d’ufficio alla percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato.
Infine, sono stati compresi anche i reati societari, tra cui spiccano il falso in bilancio, l’impedito controllo alla formazione fittizia del capitale, l’aggiotaggio e l’ostacolo alla vigilanza pubblica, oltre ad alcune ipotesi di reati fallimentari, quali ad esempio la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito.
Per il settore tributario sono stati inclusi anche i reati di dichiarazione infedele ed il delitto di omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte o quello di omesso versamento di ritenute certificate.
Sul sito del Governo si legge:
”omissis…L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
In sintesi se il reato verrà perseguito o meno sarà a discrezione del giudice che “sentite le parti” valuterà se esista la “particolare tenuità” nel reato commesso.
Se il Giudice deciderà per l’archiviazione, la vittima si potrà rivalere solo in sede civile, …con i tempi che tutti conosciamo!
Nota
Viene spontaneo chiedersi che senso abbia eliminare le cause penale e aumentare quelle civili!
Forse lo scopo è solo quello di scoraggiare il cittadino!
Nella realtà viene meno, per certi versi, la certezza del Diritto, visto che per la persecuzione del reato la legge si affida alla discrezionalità del Giudice.
Nota:
Conoscendo come funziona la Giustizia italiana, dove in un primo processo l’accusato  viene condannato all’ergastolo e, in appello, assolto per non aver commesso il fatto, rimane difficile non pensar male della discrezionalità concessa ai giudici, vista anche la loro “immunità” nel caso di errori giudiziari!
Circa venticinque anni fa in una Pretura del Sud Italia un cittadino venne condannato per il furto di una mela (sì, avete letto bene! …e la notizia, all’epoca, fece scalpore.). Nello stesso periodo un omicida condannato a trenta anni, con vari sconti di pena finì ai servizi sociali.
Ecco, da Dicembre 2014 in Italia abbiamo la Giustizia “discrezionale”, a più velocità, a seconda dell’umore dei Giudici ( che sono anche loro esseri umani, con i loro stati d’animo, la voglia o meno di lavorare, etc.).
…E chi scrive, in 35 anni di servizio, di “stati d’animo”  dei giudici nelle aule giudiziarie ne ha visti parecchi!
Il pericolo reale, ma a questo i nostri governanti non ci sono sicuramente arrivati, è che con la depenalizzazione dei reati minori le persone potrebbero iniziare a farsi giustizia da sole, e questo porterebbe al collasso della Legalità.
Sempre sul sito del Governo si legge: “[omissis] L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
Qui siamo all’apoteosi!
Per rendere la Giustizia italiana efficiente, occorrerebbe solo fissare l’orario di lavoro dei Magistrati per legge!  L’Italia è l’unico paese dove i Giudici non hanno orario di lavoro, nonostante percepiscano stipendi molto consistenti.
Se anziché lavorare dalle 9.30 alle 13 (quando va bene) lavorassero 36 ore alla settimana, come tutti i dipendenti pubblici (quindi il doppio di adesso), automaticamente si dimezzerebbero le pendenze!
Se nei confronti dei Giudici si prevedessero sanzioni economiche o penali per ritardi  e/o omissioni di atti d’ufficio (come per tutti i dipendenti pubblici) e/o per prescrizioni non giustificabili, sicuramente la Giustizia tornerebbe efficiente, come per miracolo!
Ma, purtroppo, siamo in Italia, un tempo Patria del Diritto ed ora ridotta all’ultimo posto, assieme alla Bulgaria, per il livello di corruzione in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
Negli ultimi mesi stiamo assistendo, ogni giorno di più, alla sfacciataggine dei nostri politici che propongono leggi e leggine per salvare o favorire lobbies, gruppi di potere, caste, etc. etc., togliendo ogni giorno di più ai cittadini la possibilità di poter decidere del proprio futuro.
Lo Stato di Diritto e la Costituzione vengono sistematicamente violentati e calpestati dal Governo e, addirittura, dal Presidente della Repubblica che, per primo dovrebbe garantire il rispetto della Legge fondamentale dello Stato durante la formazione delle leggi.
Tutti sappiamo cosa sta avvenendo nella realtà, nonostante la connivenza della stampa, asservita al potere, incapace di riportare una notizia senza prima averla “aggiustata” per farsi “bella” agli occhi di chi in questo momento sta gestendo il Governo.
A pagare, alla fine, sono sempre i cittadini, governati da politici che non si sono scelti e che con la loro incompetenza e doppiezza stanno letteralmente distruggendo la nostra economia, la nostra Sanità e, soprattutto, la nostra unica garanzia: la Costituzione.
Piero Nuciari
L’elenco dei reati “depenalizzati” (dal sito www.laleggepertutti.it)
Articolo
Reato
Pena edittale

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
316Peculato mediante profitto dell’errore altruiReclusione da 6 mesi a 3 anni
316-bisMalversazione a danno dello StatoReclusione da 6 mesi a 4 anni
316-terIndebita percezione di erogazioni a danno dello StatoReclusione da 6 mesi a 3 anni
318Corruzione per l’esercizio della funzioneReclusione da 1 a 5
323Abuso di ufficioReclusione da 1 a 4
325Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficioReclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516
326Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficioReclusione da 6 mesi a 3 anni
328Rifiuto di atti d’ufficio. OmissioneReclusione da 6 mesi a 2 anni
331Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàReclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516
334Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516
336Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.Reclusione da 6 mesi a 5 anni
337Resistenza a un pubblico ufficialeReclusione da 6 mesi a 5 anni
340Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità
Reclusione fino a 1 anno
341-bisOltraggio a pubblico ufficialeReclusione fino a 3 anni
343Oltraggio a un magistrato in udienzaReclusione fino a 3 anni
346Millantato creditoReclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065
346-bisTraffico di influenze illeciteReclusione da uno a 3 anni
347Usurpazione di funzioni pubblicheReclusione fino a 2 anni
348Abusivo esercizio di una professioneReclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516
349Violazione di sigilliReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
351Violazione della pubblica custodia di coseReclusione da uno a 5 anni
353Turbata libertà degli incantiReclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
 353-bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraenteReclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
356Frode nelle pubbliche fornitureReclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
361Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficialeReclusione fino ad 1 anno
363Omessa denuncia aggravataReclusione da 6 mesi a 3 anni
364Omessa denuncia di reato da parte del cittadinoReclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
367Simulazione di reatoReclusione da 1 a 3 anni
369AutocalunniaReclusione da 1 a 3 anni
371Falso giuramento della parteReclusione da 6 mesi a 3 anni
371-bisFalse informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte
penale internazionale
Reclusione fino a4 anni
371-terFalse dichiarazioni al difensoreReclusione fino a4 anni
374Frode processualeReclusione da 6 mesi a 3 anni
378Favoreggiamento personaleReclusione fino a 4 anni
379Favoreggiamento realeReclusione fino a 5 anni
380Patrocinio o consulenza infedeleReclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516
381Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnicoReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
385EvasioneReclusione da 1 a 3 anni
386Procurata evasioneReclusione da 6 mesi a 5 anni
388Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudiceReclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
390Procurata inosservanza di penaReclusione da 3 mesi a 5 anni
391Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentiveReclusione fino a 2 anni
392Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle coseMulta fino a euro 516
393Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle personeReclusione fino a 1 anno
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
414Istigazione a delinquereReclusione da 1 a 5 anni
414-bisIstigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografiaReclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni
415Istigazione a disobbedire alle leggiReclusione da 6 mesi a 5 anni
418 c.. 1Assistenza agli associatiReclusione da 2 a 4 anni
420Attentato a impianti di pubblica utilitàReclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
432Attentati alla sicurezza dei trasportiReclusione da 1 a 5 anni
433Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas
ovvero delle pubbliche comunicazioni
Reclusione da 1 a 5 anni
434Crollo di costruzioni o altri disastri dolosiReclusione da 1 a 5 anni
435Fabbricazione o detenzione di materie esplodentiReclusione da 1 a 5 anni
437Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoroReclusione da 6 mesi a 5 anni
443Commercio o somministrazione di medicinali guastiReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
444Commercio di sostanze alimentari nociveReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51
445Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblicaReclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro
Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
454Alterazione di moneteReclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516
455Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate
Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un
terzo alla metà
457Spendita di monete falsificate ricevute in buona fedeReclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
464Uso di valori di bollo contraffatti o alteratiReclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516
473Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000
474Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiReclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000
477Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
478Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Reclusione da 1 a 4 anni
480Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative
Reclusione da 3 mesi a 2 anni
481Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità
Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516
482Falsità materiale commessa dal privatoReclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
483Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoReclusione fino a 2 anni
484Falsità in registri e notificazioniReclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
485Falsità in scrittura privataReclusione


ArticoloReatoPena edittale
486Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privatoReclusione da 6 mesi a 3 anni
487Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblicoReclusione da 3 mesi a 2 anni
490Soppressione, distruzione e occultamento di atti veriReclusione da 6 mesi a 3 anni
491Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della penaReclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
494Sostituzione di personaReclusione fino a 1 anno
495-bisFalsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri
Reclusione fino ad 1 anno
496False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di
altri
Reclusione da 1 a 5 anni
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
500Diffusione di una malattia delle piante o degli animaliReclusione da 1 a 5 anni
501Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio
Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
 501-bisManovre speculative su merciReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
513Turbata libertà dell’industria o del commercioReclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
515Frode nell’esercizio del commercioReclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065
516Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuineReclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
517Vendita di prodotti industriali con segni mendaciReclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
 517-terFabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
 517-quaterContraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
527Atti osceniReclusione da 3 mesi a 3 anni
528Pubblicazioni e spettacoli osceniReclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
570Violazione degli obblighi di assistenza familiareReclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
 571 c. 1Abuso dei mezzi di correzione o di disciplinaReclusione fino a 6 mesi
573Sottrazione consensuale di minorenniReclusione fino a 2 anni
574Sottrazione di persone incapaciReclusione da 1 a 3 anni
 574-bisSottrazione e trattenimento di minori all’esteroReclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
581PercosseReclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
581Lesione personale (lieve)Reclusione da 3 mesi a 3 anni
588 c. 1RissaMulta fino a euro 309
590Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime)Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619
591 c. 1Abbandono di persone minori o incapaci.Reclusione da 6 mesi a 5 anni
593Omissione di soccorsoReclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro
594IngiuriaReclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
595DiffamazioneReclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065
596-bisDiffamazione col mezzo della stampaReclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
600-quaterDetenzione di materiale pornograficoReclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di
un terzo]
600-octiesImpiego di minori nell’accattonaggioReclusione fino a 3 anni
610Violenza privataReclusione fino a 4 anni
611Violenza o minaccia per costringere a commettere un reatoReclusione fino a 5 anni
612MinacciaMulta fino a euro 1.032
614Violazione di domicilioReclusione da 6 mesi a 3 anni
615Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficialeReclusione da 1 a 5 anni
615-bisInterferenze illecite nella vita privataReclusione da 6 mesi a 4 anni
615-terAccesso abusivo ad un sistema informatico o telematicoReclusione da 1 a 5 anni
615-quaterDetenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro
615-quinquiesDiffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro
616Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenzaReclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro
617Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche
Reclusione da 6 mesi a 4 anni
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
624Furto (semplice)Reclusione da 6mesi a 3 anni
627Sottrazione di cose comuniReclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro
631UsurpazioneReclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro
633Invasione di terreni o edificiReclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
634Turbativa violenta del possesso di cose immobiliReclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309
635DanneggiamentoReclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309
635-bisDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informaticiReclusione da 6 mesi a 3 anni
 635-terDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Reclusione da 1 a 4 anni
 635-quaterDanneggiamento di sistemi informatici o telematiciReclusione da1 a 5 anni
 635-quinquiesDanneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitàReclusione da 1a 4 anni
640TruffaReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
 640-terFrode informaticaReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
 640-quinquiesFrode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica
Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro
641Insolvenza fraudolentaReclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516
645Frode in emigrazioneReclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032
646Appropriazione indebitaReclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare)
216 c. 2Bancarotta preferenzialeReclusione da 1 a 5 anni
217Bancarotta sempliceReclusione da 6 mesi a 2 anni
218Ricorso abusivo al creditoReclusione da 6 mesi a 3 anni
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto)
4Dichiarazione infedeleReclusione da 1 a 3 anni
5Omessa dichiarazioneReclusione da 1 a 3 anni
10Occultamento o distruzione di documenti contabiliReclusione da 6 mesi a 5 anni
 10-bisOmesso versamento di ritenute certificateReclusione da 6 mesi a 2anni
 10-terOmesso versamento di IVAReclusione da 6 mesi a 2anni
 10-quaterIndebita compensazioneReclusione da 6 mesi a 2anni
11Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposteReclusione da 6 mesi a 4 anni
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI )
2621False comunicazioni socialiArresto fino a 2 anni
 2622 c. c.False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2633Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatoriReclusione da 6 mesi a 3 anni
 2634 c.c.Infedeltà patrimonialeReclusione da 6 mesi a 3 anni
 2638 c. c.Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza
Reclusione da 1 a 4 anni
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente)
256-bisCombustione illecita di rifiutiReclusione da 2 a 5 anni
260-bis, c. 6Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)
Reclusione fino a 2 anni
260-bis c. 8Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione
fraudolentemente alterata
Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di
un terzo
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada)
 9-bis , c. 1Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro
 9-bis , c. 4Effettuare scommesse sulle gareReclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro
 9-terDivieto di gareggiare in velocità con veicoli a motoreReclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro
 189 c. 6Non fermarsi in caso di incidente con danni alle personeReclusione da 6 mesi a 3anni
 189 c. 7Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle personeReclusione da1 anno a3 anni
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti)
73 c, 5Spaccio di lieve entitàReclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro
79 c. 1°Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotropeReclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 –
Disciplina armi)
 28 (Tulps)Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita,
importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi
senza licenza del ministro per l’interno
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro
 3 (armi)Alterazione di armiReclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro
 10 c. 10 (armi)Collezione di armi comuni da sparoReclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro
 24 (armi)Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciutiReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro
 25 (armi)Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliereReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro
 28 (armi)Responsabilità nell’impiego di esplosiviReclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione)
 12 c. 1Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestinaReclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona
 12 c. 5Favoreggiamento della permanenza illegaleReclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro
 12 c. 5-bisFornitura di alloggio e contratti abitativi contra legemReclusione da 6 mesi a 3 anni
 13 c. 13 e 13-bisDivieto di reingresso dopo l’espulsioneReclusione da 1 a 4 anni
 22 c. 12Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiornoReclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di  5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
 24 c. 6Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di  5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge
376/2000 Doping)
1Frode in competizioni sportiveReclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro
9 (Doping)Divieto di dopingReclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a   516.460 euro

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